La struttura assistenziale assicura sempre all'ospite il rispetto del diritto al consenso informato sul suo stato di salute, sugli accertamenti e sulle terapie proposte. L'ospite ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione clinica. La tutela della riservatezza sul trattamento dei dati personali e sanitari viene garantita dalla consegna dei dati sanitari in busta chiusa, all'interessato o a persona da questo individuata tramite apposita delega scritta.
La RSA per quanto previsto dalla L. n.6 del 09/01/2004, con riferimento alle effettive condizioni cognitive dell'Ospite ricoverato, in ordine alla sua reale capacità di assumere valide e consapevoli decisioni di carattere sanitario, si riserva un periodo di tempo dall'ingresso in struttura dell'ospite, per effettuare una puntuale valutazione delle citate capacità e condizioni cognitive, ed eventualmente di inoltrare prescritta segnalazione di totale o parziale incapacità all’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST territorialmente competente al fine di attivare la nomina di Amministratore di Sostegno e/o eventualmente, qualora si rendesse necessario, al Tribunale di Lodi. Il periodo succitato risulta necessario ad una corretta valutazione delle condizioni a seguito di protratto monitoraggio del Soggetto, valutato in condizioni “di stabilizzazione in Struttura” e non al momento di ingresso, in quanto in tale occasione la valutazione sarebbe inficiata dallo stress derivante dalla istituzionalizzazione con errata percezione delle sue reali condizioni. In tale periodo, e nell’eventualità di segnalazione all’Ufficio di Protezione Giuridica e/o al Tribunale competente di incapacità parziale o totale, la RSA, salvo diversa disposizione da parte del Tribunale o della P.A., continua, a tutela del soggetto ricoverato, ad erogargli le prestazioni sanitarie e assistenziali ritenute idonee e necessarie. All’atto di eventuale segnalazione Ufficio di Protezione Giuridica e/o al Tribunale della rilevata incapacità totale o parziale dell’Ospite ricoverato sarà inviata informativa di ciò ai Familiari indicati nel presente contratto come “persone di riferimento“ che si impegnano ad inoltrare istanza di nomina di Amministratore di Sostegno al competente Tribunale.La RSA provvede ad informare i familiari della situazione.