Termini procedurali dell’accesso civico Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione. Il diritto si esercita inviando per posta ordinaria o per via telematica una richiesta al Responsabile della trasparenza agli indirizzi come sotto riportati, sia di persona all'Ufficio Protocollo, sia a mezzo del Servizio Postale, sia tramite e-mail ordinaria o certificata:
Ai fini dell’invio, è necessario utilizzare il modulo predisposto, che trovate cliccando sul pulsante nella pagina.
La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013)
Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, scaricabile da questa pagina, senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato all'ufficio competente per via telematica (SOLO posta elettronica certificata-Pec), sia per posta ordinaria o consegnato a mano.
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E’ il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può essere presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante, difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Modalità di esercizio
È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione o concessionario di Servizio Pubblico e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata. Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso. Il D.Lgs. 33/2013 stabilisce che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e disponibili gratuitamente.
Costo per la riproduzione dei documenti
Il rilascio di copie dei documenti è subordinato al pagamento anticipato degli eventuali costi di riproduzione e di ricerca:
- € 0,15 per facciata di ogni copia cartacea, a partire dalla prima facciata;
- nel caso in cui la ricerca o la predisposizione di copie richieda il ricorso a fornitori esterni o riguardi particolari modalità di riproduzione, i relativi costi saranno tempestivamente comunicati al richiedente.
Nel caso le copie vengano consegnate contestualmente alla domanda di accesso, le spese di riproduzione devono essere versate dal richiedente prima del rilascio delle stesse. In caso di spedizione della documentazione a domicilio, tramite raccomandata A.R., il richiedente provvederà al pagamento anticipato dell’importo complessivo (spese di spedizione più il costo di riproduzione).
Il pagamento deve essere effettuato:
- tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Centropadana, filiale di Via Galilei n° 36, Codogno, al seguente codice IBAN: IT 55 N 08324 32950 000000016816, indicando la causale di cui sopra.
Per il rilascio delle copie in bollo, l’interessato fornisce all’Ufficio competente le marche da bollo nel numero necessario, calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i. (1 marca ogni 4 facciate). Nel caso in cui l’interessato, per qualsiasi motivo, non provveda al ritiro delle copie richieste, lo stesso è comunque tenuto al pagamento dei costi sostenuti. Per ottenere copia della documentazione sanitaria è richiesto un contributo anticipato (non rimborsabile) di:
- € 35,00 per cartella clinica;
- € 15,00 per referti;
- € 20,00 per cartelle ambulatoriali;
- € 15,00 per esami su CD o DVD.
In caso di spedizione della documentazione a domicilio, tramite raccomandata A.R., sono da aggiungere le spese postali per l’invio.
Norme che regolano il diritto di accesso
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- D.P.R. 12/4/2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.
- Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.
- D.LGS.14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari (gennaio 2017 )
Soggetti a cui fare richiesta:
Ufficio Segreteria
Daniela Bacciocchi
Addetti segreteria /reception
Maila Gallinari
Cristina Prescendo
Valentina Ravera
tel 0377/435424
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Responsabile della trasparenza
Loredana Confortini
tel 0377/435424
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Titolare del potere sostitutivo
dott. Alvaro Lilli
tel 06/42165402
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